Art. 6.
(Organismi di composizione consensuale presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1.  Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un organismo di composizione consensuale per la risoluzione delle controversie tra consumatori, anche associati tra loro, e imprese, di ammontare non superiore a 50.000 euro, tenuto comunque conto delle commissioni conciliative e arbitrali già istituite e operanti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.580.
      2.  Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, sono stabilite le modalità necessarie affinché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano assicurare la esperibilità di procedimenti di conciliazione, relativi a controversie di più elevato valore, ovvero a controversie riguardanti contratti d'opera o fornitura di beni e servizi artigianali ovvero altri tipi di conflitto che coinvolgono un consumatore o una associazione di consumatori.
      3.  Gli organismi di cui al presente articolo sono tenuti a dotarsi di un regolamento volto a definire sia l'organizzazione, sia i procedimenti esperibili, sia le modalità di assegnazione dei procedimenti. Il regolamento è soggetto alla approvazione dell'Autorità.
      4.  Gli organismi di cui al presente articolo sono gestiti da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nei lavori della commissione può essere prevista l'audizione delle rappresentanze delle associazioni dei consumatori, degli imprenditori, nonché dei professionisti

 

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iscritti nell'elenco dei conciliatori, appositamente costituito.